COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, AI CONSULENTI TECNICI,
INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE
A RICHIESTA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (1/a)
LEGGE 8 LUGLIO 1980, N° 319 (1)
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 15 luglio 1980)
Art. 1
Classificazione dei compensi
I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.
Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.
Art. 2
Onorari fissi e variabili
La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell’incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro.
Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell’indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.
Se l’autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l’urgenza dell’adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.
Art. 3
Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili
Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.
Art. 4
Onorari commisurati al tempo
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di lire 10.000 e per ciascuna delle successive è di lire 5.000 (2/a).
L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione (2) (3).
Art. 5
Aumento degli onorari
Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.
Art. 6
Incarichi collegiali
Quando l’incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l’autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli.
Art. 7
Spese
I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico ed allegare la corrispondente documentazione.
Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.
Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell’ausiliare hanno propria autonomia rispetto all’incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.
Art. 8
Durata dell’incarico
Qualora l’attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all’interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.
Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.
Art. 9
Indennit�
Al perito, al consulente tecnico, all’interprete e al traduttore che per l’esecuzione dell’incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417 (4), equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. E’ fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.
Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.
Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzati dall’autorità giudiziaria e documentate.
Art. 10
Adeguamento periodico degli onorari
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente.
Art. 11
Liquidazione dei compensi ed opposizione
La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all’interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato. La liquidazione è comunicata al perito , al consulente tecnico, all’interprete, al traduttore ed alle parti.
Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica.
Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento. Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro 20 giorni dall’avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d’appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero, ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto. Il procedimento è regolato dall’articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto. (5). Il tribunale o la corte può chiedere al giudice o al pubblico Ministero che ha provveduto alla liquidazione o all’Ufficio Giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.
Art. 12
Determinazione provvisoria degli onorari
Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall’articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni di cui all’articolo 4.
Art. 13
Abrogazioni
E’ abrogata la legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l’articolo 23 del Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l’articolo 24 del Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 14
Onere finanziario
(Omissis)(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1980, n. 192.
(1/a) Per l’approvazione delle tabelle, vedi il D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820.
(2/a)Il D.P.R. 30 marzo 1984, n. 103 (Gazz. Uff. 3 maggio 1984, n. 121) ha disposto che gli onorari di cui all’art. 4 della L. 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacazione e di L. 8.000 per ciascuna delle vacazioni successive. Dette misure sono state portate, rispettivamente, a lire 18.000 e a lire 10.000 dall’art. 1, D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 febbraio 1996, n. 41 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
(3) Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. – Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1924, n. 131) (omissis).
Art. 45 – I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento del danno che l’erario venisse a soffrire per gli errori o le irregolarità delle loro disposizioni.
(4) “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990 (Gazz. Uff. n. 94 del 23-4-1990). Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato e categorie equiparate.
Art. 1
A decorrere dal 1 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990, n. 37, la spesa massima che può essere ammessa a rimborso è stabilita nelle seguenti misure:
a) complessive L. 100.000 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50 per cento per la consumazione di un solo pasto;
b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1° categoria).
Art. 2
Le spese di vitto e di alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.
In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi, l’indennità di trasferta oraria o giornaliera è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi, ai sensi dell’art. 9 comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836″
(le indennità sono state elevate con D. M. 11-4-1985 in G.U. n. 112 del 14-5-1985, come segue: L. 46.700 per il dirigente superiore al quale, ai sensi dell’art. 9 L. n. 417/1978 è equiparato il perito o consulente tecnico munito di laurea e L. 39.660 per il primo dirigente al quale sono equiparati tutti gli altri).
(5)Legge 13 giugno 1942, n. 794. – Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. – (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1942, n. 172) (omissis).
Art. 29. – procedimento di liquidazione. – Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell’articolo 645, ultima parte, del codice di procedura civile.
Il decreto è notificato a cura della parte istante.
Non è obbligatorio il ministero di difensore.
Il Collegio, sentite le parti, procura di conciliare. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
Si applica per le spese l’articolo 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Se una delle parti non compare o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.
Le spedizioni di cui ai commi precedenti si osservano in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell’articolo 28
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